Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33711  33712  33713  33714  33715  33716  33717  33718  33719  33720  33721  33722  33724  33725  33726  33727  33728  33729


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta invasione delle competenze legislative regionali, lesione dei principi di sussidiarietà e differenziazione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nonché eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 306, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. La disciplina in oggetto attribuisce allo Stato le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale: ciò non viola né l'art. 117 Cost., posto che in materia di danno ambientale non può esistere alcuna interferenza fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, né l'art. 118 Cost., perché la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale si giustifica con l'esigenza di assicurare il rispetto di criteri di uniformità ed unitarietà.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 306  co. 1

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 306  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 306  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte