Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Facoltà per gli enti territoriali di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle competenze amministrative regionali e svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia - Inidoneità della norma censurata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Facoltà per gli enti territoriali di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle competenze amministrative regionali e svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia - Inidoneità della norma censurata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 309, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost. Infatti la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 309
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte