Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33711  33712  33713  33714  33715  33716  33717  33718  33719  33720  33721  33722  33723  33725  33726  33727  33728  33729


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Facoltà per gli enti territoriali di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle competenze amministrative regionali e svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia - Inidoneità della norma censurata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 309, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost. Infatti la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 309  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte