Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33711  33712  33713  33714  33715  33716  33717  33718  33719  33720  33721  33722  33723  33724  33725  33727  33728  33729


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione del diritto di difesa - Evocazione di parametro non contenuto nel titolo V della Costituzione senza indicazione di come dalla sua violazione possa derivare una lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 24 Cost. Infatti, la ricorrente deduce la violazione di un parametro diverso da quelli ricavabili dal titolo V Cost. senza illustrare come da tale violazione possa derivare una menomazione delle proprie competenze.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 311  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte