Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33711  33712  33713  33714  33715  33716  33717  33718  33719  33720  33721  33722  33723  33724  33725  33726  33727  33729


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Disciplina della procedura di adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze amministrative delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 312 e 313 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. Le norme disciplinano la procedura dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale. Non solo, non è rinvenibile, in materia di danno ambientale, alcuna interferenza fra competenze legislative statali e regionali, ma la scelta di attribuire all'amministrazione statale il potere di adottare tale ordinanza si giustifica con l'esigenza di assicurare che siano rispettati criteri di uniformità e unitarietà.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 312  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 313  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte