Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Censure prospettate dalle parti, non contenute nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Sono quindi inammissibili, e non possono essere prese in esame in questa sede, le deduzioni di alcune parti private, dirette ad estendere il thema decidendum non soltanto attraverso l'invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche attraverso la denuncia di disposizioni ulteriori rispetto a quelle sospettate di illegittimità costituzionale dai giudici rimettenti.
Negli stessi termini, v, citate, ex plurimis, sentenze n. 56/2009; n. 86/2008; n. 244/2005; ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.