Sentenza 110/2023 (ECLI:IT:COST:2023:110)
Massima numero 45591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  18/04/2023;  Decisione del  18/04/2023
Deposito del 05/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45588  45589  45590


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego - Possibili deroghe - Condizioni - Necessario rispetto dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Sindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore statale in base al canone di ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione di legge reg. Molise che prevede la stabilizzazione di personale a tempo determinato, ovvero l'avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della relativa professionalità). (Classif. 131004).

Testo

Il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo finalizzato al rispetto dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; eventuali deroghe possono essere disposte solo in modo rigoroso, per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico e in presenza di specifiche situazioni giustificatrici, esercitando una discrezionalità che, comunque, trova il suo limite nel rispetto dei principi anzidetti e il cui vaglio di costituzionalità, conseguentemente, non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. (Precedenti: S. 199/2020 – mass. 42737; S. 363/2006 – mass. 30746; S. 81/2006 – mass.30223; S. 34/2004 – mass. 28283; S. 194/2002 – mass. 26992-26993; S. 1/1999 – mass. 24415; S. 333/1993 – mass. 19889 – 19890 – 19891 – 19892; S. 453/1990 – mass. 16485; S. 81/1983 – mass. 9455).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, quarto comma, e 81, terzo comma, Cost., l’art. 11 della legge reg. Molise n. 8 del 2022, che disciplina la stabilizzazione del personale in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero l’avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della professionalità specifica maturata dal suddetto personale. La disposizione impugnata dal Governo introduce, infatti, una deroga rispetto alla regola generale del pubblico concorso, senza disciplinarla “in modo rigoroso”, ed anzi omettendo di articolare una qualsivoglia disciplina, rinviando integralmente a un successivo provvedimento della Giunta. La stessa disposizione comporta, inoltre, oneri finanziari per la Regione, che non sono in alcun modo quantificati e per i quali non è prevista, conseguentemente, alcuna copertura).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  24/05/2022  n. 8  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte