Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo, precedente alla quiescenza, e anticipazione del collocamento in quiescenza - Disciplina transitoria - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo. La norma impugnata stabilisce che: il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, precedente alla quiescenza, è ridotto a due anni accademici a decorrere dal 1° gennaio 2008 e coloro che, alla data indicata, sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; che, a decorrere dal 1°gennaio 2009, il detto periodo di fuori ruolo è ridotto ad un anno accademico e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari è definitivamente abolito e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine di tale anno. La predetta disposizione ha inciso sullo status professionale dei professori universitari collocati fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo, introducendo per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata e determinando anche una contrazione del momento finale di quello status che si riflette negativamente sulla posizione giuridica già acquisita dall'interessato (cosiddetta retroattività impropria), imponendo ai docenti interessati un sacrificio ingiustificato e perciò irragionevole, che si traduce nella violazione del legittimo affidamento - derivante da un formale provvedimento amministrativo - riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita. Inoltre, la norma pone sullo stesso piano posizioni giuridiche non omogenee (docenti in servizio non ancora in posizione di fuori ruolo e docenti già collocati fuori ruolo), trascurando di considerare che il professore già in fuori ruolo è titolare in atto di uno specifico stato professionale, sul quale la norma medesima viene ad incidere in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo, titolare di uno stato giuridico diverso, può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa, sicchè l'equiparazione suddetta realizza una disparità di trattamento (rappresentata dalla previsione dello stesso trattamento per situazioni giuridiche diverse), costituente autonoma violazione dell'art. 3 Cost. Ogni ulteriore profilo di censura è assorbito.
- Sulla circostanza che il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità, salvo - in caso di norme retroattive - il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti v., citate, ex plurimis, sentenze n. 162/2008; n. 74/2008; n. 11/2007; n. 409/2005; n. 374/2002 e n. 525/2000.
- Sulla circostanza che il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 24/2009; n. 11/2007; n. 409/2005; n. 446/2002; n. 416/1999 e n. 390/1995.