Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33734  33735  33736  33737  33738  33739  33740  33741  33742


Titolo
Ricorso regionale - Ius superveniens sostanzialmente non modificativo del contenuto delle disposizioni impugnate - Esclusione della cessazione della materia del contendere - Riferibilità dello scrutinio di costituzionalità al testo delle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie.

Testo
Allorché sopravvengano disposizioni legislative dalle quali sono desumibili norme sostanzialmente coincidenti con quelle originarie, oggetto di impugnativa, le questioni di costituzionalità - in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale - debbono intendersi trasferite sulle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie. Va esclusa, quindi, la cessazione della materia del contendere sulle questioni in relazione al contenuto dei ricorsi proposti dalle Regioni, poiché la breve proroga dei termini disposta non incide sul contenuto precettivo delle norme censurate.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 17

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 21

decreto-legge  03/06/2008  n. 97  art. 4  co. 5

decreto-legge  03/06/2008  n. 97  art. 4  co. 6

 02/08/2008  n. 129  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte