Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Toscana - Successiva attuazione, da parte della Regione ricorrente, nel termine stabilito dalla legislazione statale, dell'intervento di riordino - Persistenza dell'interesse al ricorso.
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Toscana - Successiva attuazione, da parte della Regione ricorrente, nel termine stabilito dalla legislazione statale, dell'intervento di riordino - Persistenza dell'interesse al ricorso.
Testo
La circostanza che la Regione ricorrente abbia dato attuazione, nel termine stabilito dalla legislazione statale, alle disposizioni impugnate (in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007) non determina il venir meno dell'interesse al ricorso da parte della stessa Regione, avendo questa ribadito, nella memoria depositata, che "i criteri che si sono dovuti applicare non possono essere ritenuti vincolanti per il legislatore regionale".
La circostanza che la Regione ricorrente abbia dato attuazione, nel termine stabilito dalla legislazione statale, alle disposizioni impugnate (in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007) non determina il venir meno dell'interesse al ricorso da parte della stessa Regione, avendo questa ribadito, nella memoria depositata, che "i criteri che si sono dovuti applicare non possono essere ritenuti vincolanti per il legislatore regionale".
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 17
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte