Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33733  33734  33736  33737  33738  33739  33740  33741  33742


Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Automatica produzione degli effetti di riordino secondo quanto stabilito dalla normativa statale - Presa d'atto della Regione ricorrente e conseguente nomina, prevista dalla legge statale impugnata, di commissari straordinari per le comunità soppresse - Persistenza dell'interesse al ricorso.

Testo
La circostanza che la Giunta regionale abbia preso atto, con specifica delibera, dell'automatica produzione degli effetti di riordino secondo quanto stabilito dalla legge statale in caso di mancata attuazione, provvedendo, altresì, a nominare commissari straordinari per le comunità soppresse, non incide sull'interesse al ricorso, avendo la Regione ribadito, nella memoria depositata, "di essere fermamente convinta dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative impugnate e della menomazione dei propri poteri".

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 17

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 20

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte