Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni formulate in modo generico ed evocazione inconferente dei parametri costituzionali ritenuti violati - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto formulata in modo generico e con evocazione inconferente dei parametri costituzionali ritenuti violati. Le Regioni, infatti, possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale.
- In senso analogo, vedi, citate, ex multis, sentenze n. 289 e n. 216/2008.