Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Osservanza dei criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino anche riguardo alla costituzione delle comunità montane - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale e prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Disposizione non idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Osservanza dei criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino anche riguardo alla costituzione delle comunità montane - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale e prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Disposizione non idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non è idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non è idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte