Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Disposizioni espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nel comma 17 costituiscono espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica e si propongono di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 2008. Quanto disposto dal comma in questione non comporta, pertanto, alcuna indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi.
-Sul carattere tassativo dell'enunciazione dell'art. 114 Cost. (e sull'impossibilità, quindi, di equiordinare comuni e comunità montane), vedi, citata, sentenza n. 456/2005.
-Sulla possibilità per le Regioni di disporre la soppressione delle comunità montane, in quanto enti non costituzionalmente o statutariamente necessari, vedi, citata, sentenza n. 229/2001.
-Sul significato e sul contenuto da attribuirsi alla "materia" del governo del territorio, vedi citate, sentenze n. 383 e n. 336/2005; n. 196/2004; n. 307/2003; sui limiti che tale competenza legislativa regionale incontra, vedi, citata sentenza n. 383/2005.
-Sui presupposti per l'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative (che non vengono neppure in rilievo a proposito della norma censurata in questa sede), vedi, citate, sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.
-Sulla necessaria determinatezza della clausola di salvaguardia, vedi sentenze, citate, n. 165 e n. 95/2007; n. 118/2006.
-Nel senso che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica può incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, vedi, citate, sentenze n. 159/2008; n. 188/2007; n. 2/2004 e n. 274/2003.
-Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, vedi, citate, sentenze n. 139/2009; n. 289 e n. 120/2008.