Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33733  33734  33735  33736  33737  33739  33740  33741  33742


Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Disposizioni espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nel comma 17 costituiscono espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica e si propongono di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 2008. Quanto disposto dal comma in questione non comporta, pertanto, alcuna indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi.

-Sul carattere tassativo dell'enunciazione dell'art. 114 Cost. (e sull'impossibilità, quindi, di equiordinare comuni e comunità montane), vedi, citata, sentenza n. 456/2005.

-Sulla possibilità per le Regioni di disporre la soppressione delle comunità montane, in quanto enti non costituzionalmente o statutariamente necessari, vedi, citata, sentenza n. 229/2001.

-Sul significato e sul contenuto da attribuirsi alla "materia" del governo del territorio, vedi citate, sentenze n. 383 e n. 336/2005; n. 196/2004; n. 307/2003; sui limiti che tale competenza legislativa regionale incontra, vedi, citata sentenza n. 383/2005.

-Sui presupposti per l'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative (che non vengono neppure in rilievo a proposito della norma censurata in questa sede), vedi, citate, sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.

-Sulla necessaria determinatezza della clausola di salvaguardia, vedi sentenze, citate, n. 165 e n. 95/2007; n. 118/2006.

-Nel senso che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica può incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, vedi, citate, sentenze n. 159/2008; n. 188/2007; n. 2/2004 e n. 274/2003.

-Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, vedi, citate, sentenze n. 139/2009; n. 289 e n. 120/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte