Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni nelle materie di propria competenza - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Esclusione - Indicazioni alle Regioni in materia di riordino di natura non vincolante, né auto applicativa, al pari di quelle contenute nell'art. 27 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Ed invero, il legislatore statale, anche con il predetto comma (al pari di quanto disposto col comma 17), in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane e senza incidere sull'autonomia delle Regioni nell'attuazione del previsto intervento di riordino, si è limitato ha fornire al legislatore regionale alcuni "indicatori" che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né auto applicativi, al pari di quelli contenuti nell'art. 27 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
-Sul ruolo delle autonomie regionali in materia di comunità montane, vedi, citata, sentenza n. 229/2001