Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni, nonché soppressione automatica delle comunità montane che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge statale impugnata - Ricorso della Regione Veneto - Disciplina non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa residuale regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni, nonché soppressione automatica delle comunità montane che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge statale impugnata - Ricorso della Regione Veneto - Disciplina non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa residuale regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ed invero, la norma censurata - la quale disciplina gli effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - contiene una disciplina di dettaglio ed auto applicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta, disponendo direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità montane che si trovino nelle condizioni ivi previste.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ed invero, la norma censurata - la quale disciplina gli effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - contiene una disciplina di dettaglio ed auto applicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta, disponendo direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità montane che si trovino nelle condizioni ivi previste.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 20
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte