Sentenza 111/2023 (ECLI:IT:COST:2023:111)
Massima numero 45548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/04/2023;  Decisione del  06/04/2023
Deposito del 05/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45549  45550  45551


Titolo
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Diritto di difesa - Diritto inalienabile costitutivo dell'identità costituzionale - In particolare: diritto al silenzio - Garanzia contro ogni minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo - Ricomprensione del diritto a mentire - Esclusione. (Classif. 031001).

Testo

Il diritto di difesa rientra in quel novero dei diritti inalienabili della persona umana che caratterizzano l'identità costituzionale italiana. (Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44599; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; O. 117/2019 - mass. 42634).

Il diritto al silenzio - definito dall'art. 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole; nonché, implicitamente, garantito dall'art. 47 CDFUE - è il diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (nemo tenetur se ipsum accusare); esso costituisce corollario implicito del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.). Nel diritto di difesa rientra infatti certamente il diritto di rifiutarsi di rispondere (tranne che alle richieste attinenti all'identificazione del soggetto medesimo). L'intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta così nella garanzia dell'esclusione dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie. Pertanto, una violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere simili dichiarazioni, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo. Ciò, peraltro, non si traduce in un diritto a mentire, che non solo non corrisponderebbe alla nozione internazionalmente riconosciuta del diritto al silenzio, ma sarebbe sfornito di alcun preciso supporto nella stessa giurisprudenza costituzionale. (Precedenti: S. 84/2021 - mass. 43815; S. 361/1998 - mass. 24228; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 236/1984 - mass. 9738; O. 117/2019 - mass. 42634; O. 202/200 - mass. 49738; O. 291/20022 - mass. 7105).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 14  par. 3, lett. g)

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47