Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Accertamento dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa attraverso l'emanazione di d.P.C.M. - Caducazione di quanto disposto dalle leggi regionali di riordino, se ritenute inadeguate a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a far data dalla pubblicazione del suddetto decreto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Inidoneità dell'atto amministrativo ad incidere sul criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 127 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 21, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede "gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto". Invero, tale disposizione attribuisce ad un atto amministrativo della Stato (il previsto d.P.C.m.), a decorrere dalla data di sua pubblicazione, efficacia abrogativa di quanto disposto dalle leggi regionali di riordino, se ritenute inadeguate a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con ciò incidendo sul criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni e sul principio di legalità sostanziale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali.
-Sull'uso "improprio" del potere legislativo statale o regionale, vedi, citata, sentenza n. 198/2004.