Sentenza 237/2009 (ECLI:IT:COST:2009:237)
Massima numero 33742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Disciplina, da parte della legge statale, degli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane - Ricorso delle Regione Veneto - Disposizione non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza riservata all'autonomia delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Disciplina, da parte della legge statale, degli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane - Ricorso delle Regione Veneto - Disposizione non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza riservata all'autonomia delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Invero, la norma, nel disciplinare, da parte della legge statale, gli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane, non riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica ed anzi, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle comunità montane.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Invero, la norma, nel disciplinare, da parte della legge statale, gli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane, non riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica ed anzi, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle comunità montane.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 22
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte