Sentenza 238/2009 (ECLI:IT:COST:2009:238)
Massima numero 33744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33743  33745  33746


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, concernente norma comunque non applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto, non apparendo evidente che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione denunciata, il rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 1

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte