Sentenza 238/2009 (ECLI:IT:COST:2009:238)
Massima numero 33745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 1
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte