Sentenza 238/2009 (ECLI:IT:COST:2009:238)
Massima numero 33745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33743  33744  33746


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 1

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte