Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione del divieto di istituire giudici speciali per asserita non qualificabilità della TIA quale tributo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Facendo, infatti, applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per qualificare come tributari alcuni prelievi - a) doverosità della prestazione, b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante -, attraverso la comparazione tra comparazione tra la TARSU e la TIA, deve riconoscersi che le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
Sulla giurisdizione del giudice tributario da intendersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. citate ordinanze n. 395/2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006).
Sul divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 141/2009; n. 130 e n. 64/2008.
Sui criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, v. citate sentenze n. 141/2009; n. 335 e n. 64/2008; n. 334/2006 e n. 73/2005.