Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza, della riserva di legge e della personalità della responsabilità penale, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione - Mancata sperimentazione di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere sufficientemente la fattispecie, impedendo così alla Corte di verificare la rilevanza della questione. Per un verso, infatti, non ha dato atto di avere accertato il fatto materiale della lottizzazione abusiva, potendo, invece, la disposizione impugnata trovare applicazione alla condizione che tale elemento fattuale fosse stato accertato da parte del giudice; per altro verso, ha omesso di precisare se la confisca andasse disposta nei confronti degli imputati prosciolti ovvero anche di terzi estranei, così accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente omogenee e mancando di specificare quale di esse sia interessata alla confisca nel caso concreto. Infine, il rimettente, pur postulando che l'interpretazione della norma censurata debba mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - nella specie rifacendosi all'orientamento che riconduce la confisca in parola ad una "pena", ai sensi dell'art. 7 della Convenzione - ha omesso di sperimentare la possibilità di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla predetta Corte europea dei diritti dell'uomo.
Sull'idoneità di alcune sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato, vedi, citata, sentenza n. 85/2008.
Sul dovere del giudice comune di sperimentare un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme, vedi, citate, sentenze n. 349/2007 e n. 348/2007.