Sentenza 240/2009 (ECLI:IT:COST:2009:240)
Massima numero 33749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) - Finanziamento degli interventi mediante corrispondente riduzione di risorse già assegnate alle Regioni con specifiche destinazioni - Abrogazione delle disposizioni e inefficacia dei provvedimenti di attuazione incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione della norma statutaria che prevede la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), n. 14), e 12, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto d.l., impugnati dalla Regione Siciliana - in riferimento all'art. 21, comma terzo, dello statuto regionale di autonomia speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed agli artt. 2, comma 1, e 4 del d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35 - poiché, stabilendo che gli interventi ivi previsti siano finanziati mediante la riduzione di importi già assegnati alla Regione con specifiche destinazioni e disponendo l'abrogazione e l'inefficacia di tutte le disposizioni e i provvedimenti attuativi incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa, avrebbero violato la disciplina relativa alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si discutono provvedimenti di interesse regionale. Non sussistono i denunciati vizi di illegittimità in quanto - premesso che solo nell'ipotesi in cui il Consiglio dei ministri debba «deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004) è obbligatorio l'invito rivolto al Presidente della Regione a partecipare alle riunioni del Consiglio, mentre in ogni altra ipotesi in cui i provvedimenti trattati «coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo) vi è l'onere per il Presidente della Regione di chiedere di partecipare alle riunioni, salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio comunicata al Presidente della Regione - con riguardo al caso di specie, la Regione ricorrente non fa alcun cenno alle «attribuzioni proprie e peculiari» che sarebbero state «coinvolte» dalle disposizioni censurate, ma si limita ad affermare genericamente che queste ultime «coinvolgono direttamente e specificamente la Regione siciliana ed i suoi interessi»; ipotesi, questa, che consente al Presidente della Regione solo di avanzare la richiesta di essere invitato a partecipare al Consiglio dei ministri. Né sussiste l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, evocato in relazione alla preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 35 del 2004. Invero, il sistema dello statuto e delle relative norme attuative non prevede alcun obbligo di preventiva informazione, rendendo indubbiamente più difficile per il Presidente della Regione avanzare tempestivamente ed in modo pertinente la richiesta di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri. Questa difficoltà non è, però, rilevante per il sistema statutario, che ha inteso, invece, garantire la discrezionalità politica del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli, attraverso la mancata comunicazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, di «anticipare» la propria determinazione di non invitare il Presidente della Regione.

Sul carattere eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione delle norme degli statuti regionali di autonomia speciale che prevedono l'obbligo di invitare i Presidenti regionali a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, quando queste abbiano all'ordine del giorno questioni di particolare interesse per la Regione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 1/1968.

Sull'esclusione del coinvolgimento dei Presidenti di Regioni a statuto speciale quando la deliberazione statale presenti un carattere unitario e globale e sia destinata a produrre indistintamente effetti sull'intero territorio nazionale, così da interessare tutta la comunità nazionale e, solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni - ovvero esprima un interesse tipico ed esclusivo dello Stato, cui corrisponde una mera localizzazione territoriale dei relativi effetti, senza che sussista un interesse differenziato e di peculiare connotazione della singola Regione autonoma - v. le citate sentenze n. 92/1999, n. 545/1989, n. 166/1976, n. 34/1976 e n. 1/1968.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 5  co. 1

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 5  co. 6

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 5  co. 9

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 5  co. 12

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  21/01/2004  n. 35  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  21/01/2004  n. 35  art. 2    co. 4