Sentenza 111/2023 (ECLI:IT:COST:2023:111)
Massima numero 45549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/04/2023;  Decisione del  06/04/2023
Deposito del 05/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45548  45550  45551


Titolo
Processo penale - In genere - Regole generali per l'interrogatorio - Avvisi preliminari - Necessità che essi siano formulati nei confronti dell'indagato o dell'imputato anche prima che vengano loro richieste le informazioni relative ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze che riguardano la sua persona, al di fuori delle generalità in senso stretto - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, comprensivo del diritto al silenzio - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze non riconosce all'indagato e all'imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie generalità e a quant'altro può valere a identificarli; domande che, ex art. 66, comma 1, cod. proc. pen., debbono essere loro rivolte nel primo atto in cui essi sono presenti. In tal modo, l'assetto normativo e giurisprudenziale - per cui le domande di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen. non hanno attinenza con il diritto costituzionale di difesa, e pertanto non si richiede che la persona indagata o imputata sia avvertita della facoltà di non rispondere - non assicura sufficiente tutela al diritto al silenzio. Le domande attinenti ai precedenti penali, infatti, talvolta integrano elementi costitutivi del reato, o la circostanza aggravante della recidiva. Inoltre, le informazioni sugli altri procedimenti penali o sulle condanne anche non definitive ben potranno essere utilizzate per valutare la pericolosità sociale, mentre l'onere di dimostrare la sussistenza di tutte le circostanze dalle quali dipende la responsabilità penale dell'imputato non può che gravare sul PM. Analoghe considerazioni possono svolgersi per tutte le altre circostanze oggetto delle domande indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen.: quella relativa al soprannome o allo pseudonimo può essere di cruciale importanza ai fini investigativi, equivalendo alla sollecitazione di una vera e propria confessione. Al contrario, il diritto al silenzio esige che la persona indagata o imputata sia debitamente avvertita del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità, e della possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti. Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall'interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. resteranno, ai sensi del comma 3-bis, non utilizzabili nei suoi confronti.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 64  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte