Sentenza 241/2009 (ECLI:IT:COST:2009:241)
Massima numero 33883
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
09/07/2009; Decisione del
09/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento emesso dal Tribunale dei ministri di Firenze a conclusione delle indagini - Dichiarazione di incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Mancata trasmissione degli stessi atti al Procuratore della Repubblica affinché questi desse comunicazione del provvedimento al Presidente della Camera dei deputati - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento emesso dal Tribunale dei ministri di Firenze a conclusione delle indagini - Dichiarazione di incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Mancata trasmissione degli stessi atti al Procuratore della Repubblica affinché questi desse comunicazione del provvedimento al Presidente della Camera dei deputati - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative - risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere, non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989, del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente. L'omessa comunicazione determina, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere (la Corte, in motivazione, ha specificato che il comma 4 dell'art. 8 della predetta legge costituzionale prescrive al procuratore della Repubblica di dare comunicazione al Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l'archiviazione, tra cui anche l'ipotesi, prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, di ritenuta "non ministerialità" dei reati per cui si procede).
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative - risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere, non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989, del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente. L'omessa comunicazione determina, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere (la Corte, in motivazione, ha specificato che il comma 4 dell'art. 8 della predetta legge costituzionale prescrive al procuratore della Repubblica di dare comunicazione al Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l'archiviazione, tra cui anche l'ipotesi, prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, di ritenuta "non ministerialità" dei reati per cui si procede).
Atti oggetto del giudizio
31/03/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/1989
n. 219
art. 2
co. 1