Sentenza 241/2009 (ECLI:IT:COST:2009:241)
Massima numero 33884
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  09/07/2009;  Decisione del  09/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33882  33883  33885


Titolo
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale dei ministri di Firenze per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente - Prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale monocratico di Livorno, sezione di Cecina - Omessa rilevazione da parte di quest'ultimo della mancata comunicazione del provvedimento del Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati ed omessa adozione dei provvedimenti conseguenti al fine di rimediare alla mancata comunicazione - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative - risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere, non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione. Da tali omissioni deriva, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere.

Atti oggetto del giudizio

 04/12/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 96

legge costituzionale  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/1989  n. 219  art. 2    co. 1