Sentenza 241/2009 (ECLI:IT:COST:2009:241)
Massima numero 33885
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
09/07/2009; Decisione del
09/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Richiesta alla Corte, in via subordinata, di sollevare dinanzi a sé questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, in quanto non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente - Sussistenza dell'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare - Conseguente mancanza dei presupposti per aderire alla richiesta di autorimessione.
Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Richiesta alla Corte, in via subordinata, di sollevare dinanzi a sé questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, in quanto non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente - Sussistenza dell'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare - Conseguente mancanza dei presupposti per aderire alla richiesta di autorimessione.
Testo
Non sussistono i presupposti affinché questa Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (sul presupposto che detta norma non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente). Tale disposizione, infatti, non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale che disciplinano la materia, sussistendo l'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare.
Non sussistono i presupposti affinché questa Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (sul presupposto che detta norma non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente). Tale disposizione, infatti, non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale che disciplinano la materia, sussistendo l'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare.
Atti oggetto del giudizio
05/06/1989
n. 219
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 8
co. 1
legge costituzionale
art. 8
co. 4
Altri parametri e norme interposte