Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Dovere del pubblico ministero di non procedere agli stessi collegato alla riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dall'indagato prima del conferimento dell'incarico, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito in cancelleria con comunicazione al pubblico ministero - Denunciata irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa, nonché violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata e con un petitum additivo avente carattere creativo - Insufficiente motivazione in ordine al carattere incidentale della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio formulata, prima del conferimento dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito nella cancelleria del giudice con comunicazione al pubblico ministero. La censura relativa alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. concerne l'ipotesi di accertamento tecnico promosso dal difensore, estranea al giudizio a quo. Inoltre, il rimettente ha richiesto una pronuncia non costituzionalmente obbligata, proponendo un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, e non ha sufficientemente motivato in ordine al carattere incidentale della questione sollevata ed alla rilevanza della stessa nell'ambito della fase procedimentale nella quale è chiamato a pronunciarsi.
-Sulla manifesta inammissibilità in caso di richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 316 e 183/2008 e n. 185/2007. Anche sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 67/2007.