Ordinanza 245/2009 (ECLI:IT:COST:2009:245)
Massima numero 33753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Corte dei Conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Sentenza di proscioglimento nel merito - Competenza del giudice contabile alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Corte dei Conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Sentenza di proscioglimento nel merito - Competenza del giudice contabile alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 cod. proc. civ., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza della questione solo apoditticamente affermata, sulla base della dedotta incostituzionalità della norma impugnata.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 cod. proc. civ., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza della questione solo apoditticamente affermata, sulla base della dedotta incostituzionalità della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 10
co. 10
legge
02/12/2005
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte