Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - Sorveglianza ed accertamento attribuiti al Comando carabinieri tutela ambiente, con possibilità di intervento anche del Corpo forestale dello Stato nonché della Guardia di finanza e della Polizia di Stato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale, attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, per fronteggiare illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, attribuisce compiti di sorveglianza ed accertamento al Comando carabinieri tutela ambiente, con possibilità di intervento anche del Corpo forestale dello Stato nonché della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Difatti, pur non avendo, la ricorrente, evocato espressamente alcun parametro costituzionale, intende evidentemente denunciare il contrasto fra la disposizione censurata e l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della polizia amministrativa locale. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, un tale contrasto non sussiste, perché la disposizione censurata non attiene alla suddetta evocata materia, ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 135  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte