Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni dei deputati G. M. e R. O.). (Classif. 114002).
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323).
La Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno, sez. prima civile, in riferimento alle delibere del 27 luglio 2022, doc. IV-quater, nn. 3 e 4, con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni rese da G. M. e R. O., allora deputati, costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da membri di quel ramo del Parlamento). (Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 1/2023 – mass. 45273, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 82/2020 – mass. 43323).