Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici - Somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative - Versamento all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Attribuzione alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento - Ricorso della Regione Calabria - Asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati - Esclusione - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. per asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni. È principio ripetutamente affermato dalla Corte che la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'àmbito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina «delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza», e cioè alle sanzioni previste dal precedente art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Orbene, trattandosi di entrata statale, il potere di disporre l'immediata riassegnazione di tali somme ad individuate unità previsionali di base rientra nella competenza legislativa dello Stato; il fatto che ciò avvenga attraverso il versamento delle somme «all'entrata del bilancio regionale» non significa che queste costituiscono "risorse autonome" delle Regioni alle quali non è apponibile un vincolo di destinazione. Il versamento all'entrata del bilancio regionale costituisce, infatti, una mera appostazione contabile, al fine di realizzare la destinazione al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, cioè a finalità meramente ambientali. La circostanza che siano le Regioni a provvedere alla ripartizione delle somme fra gli interventi di prevenzione e di risanamento costituisce unicamente un'attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni stesse in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, senza che pertanto venga in applicazione, nella specie, la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 233/2009, n. 384/2005 e n. 12/2004.