Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici - Somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative - Versamento all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Attribuzione alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento - Ricorso della Regione Calabria - Asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati - Esclusione - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. per asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni. È principio ripetutamente affermato dalla Corte che la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'àmbito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina «delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza», e cioè alle sanzioni previste dal precedente art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Orbene, trattandosi di entrata statale, il potere di disporre l'immediata riassegnazione di tali somme ad individuate unità previsionali di base rientra nella competenza legislativa dello Stato; il fatto che ciò avvenga attraverso il versamento delle somme «all'entrata del bilancio regionale» non significa che queste costituiscono "risorse autonome" delle Regioni alle quali non è apponibile un vincolo di destinazione. Il versamento all'entrata del bilancio regionale costituisce, infatti, una mera appostazione contabile, al fine di realizzare la destinazione al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, cioè a finalità meramente ambientali. La circostanza che siano le Regioni a provvedere alla ripartizione delle somme fra gli interventi di prevenzione e di risanamento costituisce unicamente un'attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni stesse in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, senza che pertanto venga in applicazione, nella specie, la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 233/2009, n. 384/2005 e n. 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 136  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte