Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
33755
33756
33757
33758
33759
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33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizione sul risparmio idrico - Adozione di un regolamento ministeriale per le definizione dei criteri e dei metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita previsione di un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva nonché violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione impugnata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizione sul risparmio idrico - Adozione di un regolamento ministeriale per le definizione dei criteri e dei metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita previsione di un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva nonché violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione impugnata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature», per ritenuta violazione dell'art. 117, sesto comma Cost., in quanto la disposizione denunciata è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 146
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte