Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Servizio idrico integrato - Possibilità per le regioni di modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione nel rispetto dei principi di unicità della gestione e del superamento della frammentazione verticale delle gestioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita esorbitanza dalla legge di delega; violazione del principio di ragionevolezza; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei "servizi pubblici locali" - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lett. b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma Cost., in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione sulle questioni relative alle disposizioni impugnate, perché il principio dell'unicità della gestione, previsto da tali disposizioni, è stato sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Tale conclusione è coerente con l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nella specie - o non si oppone, deve, appunto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nello stesso senso v. citate ordinanze n. 418/2008 e n. 21/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 147  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 172  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte