Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
33755
33756
33757
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33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'Ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'Ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua nell'autorità d'àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche». Infatti, a prescindere da quanto affermato nella sentenza della Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l'imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all'autorità d'àmbito alla quale essi obbligatoriamente partecipano. Inoltre, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. L'evocazione dell'art. 118 Cost. costituisce poi il frutto di un errore materiale, poiché, dal tenore della censura, risulta invece chiaramente che la stessa ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze legislative e dunque la violazione dell'art. 117, questione, come si è visto, risolta nel senso della non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua nell'autorità d'àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche». Infatti, a prescindere da quanto affermato nella sentenza della Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l'imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all'autorità d'àmbito alla quale essi obbligatoriamente partecipano. Inoltre, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. L'evocazione dell'art. 118 Cost. costituisce poi il frutto di un errore materiale, poiché, dal tenore della censura, risulta invece chiaramente che la stessa ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze legislative e dunque la violazione dell'art. 117, questione, come si è visto, risolta nel senso della non fondatezza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 148
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte