Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
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33756
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33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta satisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta satisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha riferito che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, dichiarando che tale modifica ha soddisfatto le sue pretese, stante il carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente»; inoltre la norma denunciata - a prescindere dalla sua "sostanziale retroattività" - non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha riferito che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, dichiarando che tale modifica ha soddisfatto le sue pretese, stante il carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente»; inoltre la norma denunciata - a prescindere dalla sua "sostanziale retroattività" - non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 148
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte