Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta satisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha riferito che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, dichiarando che tale modifica ha soddisfatto le sue pretese, stante il carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente»; inoltre la norma denunciata - a prescindere dalla sua "sostanziale retroattività" - non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 148  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte