Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte ed Umbria - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Omessa dimostrazione della incidenza di tali violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione dei princípi di uguaglianza e ragionevolezza senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.
Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 270 e n. 50/2005, n. 287 e n. 286/2004; n. 303/2003.