Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte ed Umbria - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Omessa dimostrazione della incidenza di tali violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione dei princípi di uguaglianza e ragionevolezza senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.

Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 270 e n. 50/2005, n. 287 e n. 286/2004; n. 303/2003.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 148  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte