Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Predisposizione e aggiornamento del piano d'ambito da parte dell'Autorità d'ambito - Ricorso della Regione Calabria - Asserito indebito esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statuali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La ricorrente, che pure non specifica a quali «enti infra-statuali» si riferisce la censura relativa al comma 1 dell'art. 149, si duole, da un lato, dell'intervento legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale (art. 117 Cost.), dall'altro, dell'allocazione all'autorità d'àmbito delle funzioni amministrative di pianificazione (art. 118 Cost.), con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dei successivi commi da 2 a 5. In relazione al primo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che l'attività pianificatoria disciplinata dal denunciato art. 149 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. In relazione all'art. 118 Cost., secondo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che, data l'organizzazione del servizio in àmbiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'àmbito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'àmbito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, comma 1, e non quello di non meglio identificati «enti infra-statuali». All'insussistenza dell'illegittimità costituzionale del comma 1 consegue l'insussistenza della denunciata illegittimità derivata dei commi da 2 a 5.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  co. 1

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  co. 4

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte