Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Delibera della forma di gestione, fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilita dall'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito eccesso di delega; violazione del principio di ragionevolezza nonché delle competenze legislative residuali delle regioni - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 1, sollevata per violazione degli artt. 76, 3 e 117, quarto comma, Cost. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, infatti, la ricorrente afferma di non avere più interesse alle questioni relative alla previsione del principio dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Nella specie, pertanto, trova applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, la parte resistente non è costituita o non si oppone.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 150  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte