Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi - Considerazione del trasferimento nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina basata sull'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indice dell'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Improponibilità della recezione della normativa del precitato art. 113 attesa l'esclusione di ogni rilievo della "tutela della concorrenza" nel settore considerato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - recante la rubrica «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» - e dell'art. 153 - la cui rubrica recita «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» -, sollevata in relazione all'art. 117 Cost., poiché la denunciata illegittimità deriverebbe dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 150, che sono state, invece, rigettate. Peraltro, con riferimento alla questione concernente l'art. 153, va aggiunto che la disposizione censurata, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 160/2009, n. 411/2008, n. 95/2007, n. 234 e n. 50/2005, n. 282/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 151  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 153  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte