Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Ricorso della Regione Umbria - Asserita violazione della legge di delegazione nonché delle competenze esclusive residuali delle regioni e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost. L'assunto della ricorrente secondo il quale, in riferimento all'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, alla legge di delegazione n. 308 del 2004, non sarebbe consentito al decreto delegato introdurre disposizioni innovative si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né ha pregio, sempre in relazione all'art. 76 Cost. la censura secondo al quale l'affidamento a titolo gratuito delle infrastrutture idriche degli enti locali determinerebbe un maggiore onere per la finanza di detti enti, in contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione, in quanto il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004 implica una valutazione dell'incidenza finanziaria del servizio che sia complessiva e non - come sostiene la ricorrente - riferita al singolo atto concessorio. Conferma questa conclusione la circostanza che il successivo comma 2 dell'art. 153 - nel prevedere che al gestore sono trasferite tutte le passività del servizio idrico integrato, subentrandone nei relativi obblighi - impone che di tale trasferimento debba tenersi conto nella determinazione della tariffa, proprio «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica», valutata nel suo complesso. La ricorrente avrebbe dovuto, perciò, specificare in che termini la gratuità prevista dalla disposizione censurata incida sull'onere finanziario complessivo del servizio idrico integrato in modo da determinare un effettivo maggiore onere per la finanza pubblica e non limitarsi ad affermare che detta gratuità determina di per sé un maggiore onere per la finanza pubblica. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. va ribadito che la disciplina censurata è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Infine, in relazione alla asserita violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza della concessione gratuita delle infrastrutture ai gestori del servizio idrico integrato, vale ribadire il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004; sicché proprio tale carattere generale e complessivo esclude la lamentata irragionevolezza, perché tiene in debito conto - come visto - l'esigenza di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Sempre in relazione all'art 3 Cost., non ha pregio la censura concernente la retroattività della gratuità della concessione rispetto agli affidamenti già in essere, in quanto la norma censurata fa riferimento, per la sua applicazione, al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si applica cioè ai soli «nuovi affidamenti», regolati dal comma 2 dell'art. 172.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 153  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte