Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebito intervento in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle regioni e degli enti locali nonché violazione del principio di delega relativo agli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - Omessa specificazione delle attribuzioni amministrative asseritamente lese nonché genericità per le ulteriori questioni - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali. Ma le ricorrenti - nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione - non specificano quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese; e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione (su cui, sentenza n. 225 del 2009). Sempre in relazione all'art. 76 Cost. le ricorrenti si limitano genericamente a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assumono violato - e cioè l'art. 1, comma 8, lettera d), - senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 155  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte