Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma Cost. La dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste, perché la disciplina degli artt. 154 e 155 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.

In senso analogo, v. citate sentenze nn. 335 e 51 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 155  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte