Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
33755
33756
33757
33758
33759
33760
33761
33762
33763
33764
33765
33766
33767
33768
33769
33770
33771
33772
33773
33774
33775
33776
33777
33778
33779
33780
33781
33782
33783
33784
33786
33787
33788
33789
33790
33791
33792
33793
33794
33795
33796
33797
33798
33799
33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché, disciplinando la tariffa del servizio idrico integrato, inciderebbero su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali». E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la censura, secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo, dato che la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché, disciplinando la tariffa del servizio idrico integrato, inciderebbero su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali». E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la censura, secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo, dato che la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 154
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 155
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte