Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di sviluppare un'argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa, in ordine all'asserita violazione dei parametri evocati - Onere più stringente nei giudizi promossi in via principale (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avente ad oggetto disposizione della Regione Veneto che dispone la possibilità di ricorrere ai medici specializzandi per attività di supporto presso strutture ospedaliere di emergenza-urgenza, per mera enunciazione del titolo di competenza esclusiva). (Classif. 113003).
Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un'argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa; in questi giudizi, infatti, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini addirittura più stringenti che nei giudizi incidentali. (Precedenti: S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a, Cost., dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, in quanto la difesa statale si è limitata a enunciare il titolo di competenza esclusiva dello Stato - in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea - e l'invasione dello stesso ad opera del legislatore regionale, senza, tuttavia, spiegare le ragioni del preteso vulnus della disposizione impugnata, che introduce la possibilità di ricorrere ai medici specializzandi per attività di supporto presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale al fine di ovviare a carenze straordinarie. La carenza argomentativa si traduce in un difetto di motivazione idoneo a inficiare l'ammissibilità della questione).