Reati e pene - In genere - Trattamento sanzionatorio - Pena fissa - Tendenziale incompatibilità con il principio di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Legittimità solo quando in concreto la sanzione appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Classif. 210001).
Ogni previsione di sanzione fissa, impedendo l’individualizzazione della pena rispetto alla concreta gravità del fatto-reato, è indiziata di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938).
Il dubbio d’illegittimità costituzionale su disposizioni recanti previsioni di pena fissa potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 40/2023 - mass. 45370, 45371; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478, 9479).