Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
33755
33756
33757
33758
33759
33760
33761
33762
33763
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33798
33799
33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe "l'introduzione ex novo dell'imposta in questione"; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe "l'introduzione ex novo dell'imposta in questione"; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., evocando quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, con la sentenza n. 335 del 2008, ha già precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., evocando quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, con la sentenza n. 335 del 2008, ha già precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 154
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte