Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33754
33755
33756
33757
33758
33759
33760
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33800
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost. Con riferimento all'art. 76 Cost., il presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente è erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né sussiste lesione delle competenze legislative esclusive regionali, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, cioè a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost. Con riferimento all'art. 76 Cost., il presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente è erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né sussiste lesione delle competenze legislative esclusive regionali, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, cioè a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 154
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte