Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33798  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza su aspetti di dettaglio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale disciplina le modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché incide «su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155». L'attività di riscossione della tariffa rappresenta, infatti, uno dei profili essenziali della disciplina di quest'ultima, che è a sua volta riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte