Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Asserita violazione della legge di delegazione per non consentite innovazioni rispetto alla legislazione previgente; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale delle regioni in materia di "agricoltura" e "lavori pubblici" di interesse regionale nonché lesione delle competenze amministrative regionali, in difetto di una fondata ragione di attrazione a livello statale e dell'imprescindibile concorso regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che: a) «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive» (primo periodo); b) «L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata» (secondo e terzo periodo); c) «Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» (quarto periodo). In relazione all'asserita violazione dell'art. 76 Cost., è erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, in quanto la legge di delegazione consente, nel caso di specie, innovazioni rispetto alla legislazione previgente. Con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., evocato per lesione delle prerogative regionali in quanto la disposizione denunciata reca una disciplina del procedimento amministrativo in materie di competenza legislativa residuale regionale, deve affermarsi che l'autorizzazione dell'Autorità di bacino è connessa alla funzione di difesa del suolo svolta da tale ente (disciplinata dai precedenti artt. 62 e 63), perché è diretta a verificare che gli usi delle acque d'irrigazione regolati dalla norma censurata ne consentano l'effettiva restituzione e la successiva utilizzazione, così mirando a garantire la realizzazione delle finalità, riconducibili alla tutela dell'ambiente ed espresse, in particolare, dall'art. 63, comma 5, lettere b) e c), della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque. La disposizione denunciata attiene, dunque, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infine, in relazione all'art. 118 Cost., deve ribadirsi, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 232 del 2009, che le esigenze unitarie connesse alla rilevanza ambientale delle funzioni di difesa del suolo e tutela della risorsa idrica giustificano l'attribuzione della funzione autorizzatoria proprio all'Autorità di bacino, che è l'ente nel quale si concentrano le più rilevanti competenze in materia.
V. citata sentenza n. 232/2009.